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Statuto PDF Stampa E-mail
Scritto da Andrea Bassi   
Venerdì 28 Marzo 2008 15:55

Statuto Approvato nella Assemblea Straordinaria del 30/03/2000

 

TITOLO I Denominazione – Sede – Durata
Art. 1 1 – E’ costituita l’Associazione denominata Club Alpino Italiano di Bologna, Sezione Mario Fantin, e sigla "C.A.I. Sezione di Bologna" con sede in Bologna, che continua l’attività della Sezione di Bologna del Club Alpino Italiano fondata nel 1875.
2 – Essa ha durata illimitata.
3 – L’Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano, fa parte della Delegazione Emiliano Romagnola e del Convegno Tosco Emiliano Romagnolo. Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.
4 – Gli iscritti alla Sezione sono di diritto Soci del C.A.I.
5 – L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
6 – Lo stendardo della Sezione è azzurro e reca in centro la stemma del C.A.I., in alto la scritta in bianco "CLUB ALPINO ITALIANO" ed in basso la scritta in bianco "SEZIONE DI BOLOGNA – MARIO FANTIN".
7- Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni solo in seguito ad una delibera dal Consiglio Direttivo e in caso di urgenza del Presidente.
TITOLO II Scopi e funzioni
Art. 2 L’Associazione ha per scopo:
a – la realizzazione, la manutenzione e la gestione di rifugi alpini, di bivacchi fissi e altre opere alpine anche associandosi ad altre Sezione consorelle
b - il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche anche in collaborazione con altre Sezioni consorelle.
c - la diffusione della frequentazione della montagna, l’organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci alpinistiche, sci escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, di alpinismo giovanile.
d - l’organizzazione e la gestione di corsi di addestramento per le attività specifiche al punto c)
e - la formazione di istruttori e accompagnatori per lo svolgimento dell’attività specificate al punto c)
f – la promozione di attività scientifico didattiche, culturali per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano, in particolare dell’Appennino Tosco Emiliano e delle grotte della provincia di Bologna.
g – la produzione di pubblicazioni, guide e carte escursionistiche ed alpinistiche per diffondere la cultura alpina e per facilitare la pratica delle attività del punto c), in particolare la pubblicazione del periodico sezionale "Notiziario ai Soci C.A.I." del quale è editrice e proprietaria.
h – la collaborazione con tutti gli Enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi all’alpinismo e alla difesa, al rispetto e valorizzazione dell’ambiente
i – la promozione di iniziative idonee alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente montano.
l – la collaborazione alla organizzazione del Soccorso Alpino e Speleologico.
m – l’assunzione di ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali quali il mantenimento di una sede adeguata, la cura della biblioteca, dell’archivio cartografico e fotografico, il mantenimento di adeguate attrezzature per la pratica alpinistica ed escursionistica.
E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente da terzi, se non previo consenso del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.
Art. 3 L’Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.
TITOLO III Soci
Art. 4 I Soci dell’Associazione si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilito dall’Art. 7 dello Statuto generale del C.A.I.
Art. 5 Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio presentatore iscritto all’Associazione da almeno due anni compiuti; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà dei genitori.
Art. 6 1 – L’ammissione dei soci spetta ad insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Con l’ammissione il socio si impegna ad osservare il presente Statuto, del quale riceve copia all’atto dell’accettazione dell’iscrizione, lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Si dichiara disposto, per quanto in suo potere a prestare la sua attività al fine di portate l’Associazione al massimo grado di efficienza.
2 – Nell’ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa verrà comunicata all’interessato; le eventuali somme versate saranno restituite al medesimo.
3 – L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell’ultimo bimestre ha effetto per l’anno successivo.
4 – coloro che abbiano perduto per dimissioni o per mancato rinnovo superiore a due anni la qualità di socio debbono in caso di riammissione, assoggettarsi alle formalità stabilite per l’ammissione di nuovi soci
La riammissione dei soci morosi entro i due anni è automatica previo pagamento delle annualità insolute sulla base della quota sociale del momento e delle eventuali more.
5 – Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto o domanda di passaggio al altra Sezione o non abbia versato la quota associativa per almeno due anni consecutivi.
6 – La qualità di socio cessa nei casi indicati dall’Art. 10 dello Statuto del C.A.I. e dagli Art. 11 e 19 del Regolamento generale del C.A.I. con le modalità ivi stabilite.
Art. 7 I soci sono tenuti a versare all’Associazione:
a – (solo nuovi soci) la quota di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo che comprende anche il costo della tessera e della copia dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento generale del C.A.I.
b – (rinnovi e nuovi soci) la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci che comprende le coperture assicurative stabilite dal Consiglio Centrale, il contributo alla Delegazione Emilia Romagna e al Convegno TER, eventuali altri contributi ordinari o straordinari destinati a fini istituzionali e per i soci ordinari il contributo annuale per i notiziari e riviste sociali. Le quote non possono essere inferiori al minimo fissato di anno in anno dal Consiglio Centrale del C.A.I
c – Le somme dovute dal paragrafo precedente, fatta eccezione per i nuovi soci accettati dopo il primo trimestre, devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L’Assemblea dei Soci può deliberare maggiorazioni di mora da applicare in caso di ritardato pagamento. Dopo il 31 marzo il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita associativa, non usufruirà dei servizi sociali e delle coperture assicurative, non riceverà le pubblicazioni.
Art. 8 1 – I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli Art. 8 e 9 dello Statuto generale del C.A.I. e nel capo III del titolo II del Regolamento generale del C.A.I. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
2 – Ogni anno ai soci che abbiano raggiunto una anzianità ininterrotta di iscrizione la C.A.I. di 25 o 50 anni, verranno consegnati speciali distintivi ricordo.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell’Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti della ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi il Consiglio Direttivo può deliberare la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma degli Art. 15 e 19 del Reg. Generale del C.A.I.
TITOLO IVORGANI DEL’ASSOCIAZIONE
Art. 10 Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Tesoriere
Il Segretario
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 11 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno due anni compiuti.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12 1 – L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione, essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.
2 – L’Assemblea:
* elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Delegati per l’Assemblea nazionale, il Convegno TER e la Delegazione
* approva annualmente la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivi e preventivi
* delibera sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili
* delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto dell’Associazione in unica lettura
* determina la quota associativa annuale e quella di ammissione per la parte eccedente la quota da trasmettere al C.A.I. Centrale oltre alla quota di mora.
* delibera sullo scioglimento dell’Associazione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori
* delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione scritta e sottoscritta da almeno 25 soci e contenuta nell’ordine del giorno.
Art. 13 1 – L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci e la nomina dei delegati; viene convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
2 – La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione da spedire (anche tramite il Notiziario ai Soci) ai Soci almeno 30 giorni dell’adunanza e da affiggersi nella sede sociale.
3 – I bilanci consuntivi e preventivi devono essere depositati presso la segreteria della sezione almeno 15 giorni prima della data fissata per la relativa assemblea.
Art. 14 1 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea: i soci minori non hanno diritto di voto. Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto dei partecipanti alla partecipazione. Non sono ammesse deleghe.
2 – I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare su questioni attinenti la loro responsabilità.
3 – Per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che non potrà tenersi prima di 24 ore di distanza dalla prima (Art. 2369 c.c.), l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 15 L’Assemblea nomina un presidente, un segretario con il con il compito di redigere il verbale e tre scrutatori.
Art. 16 1)- Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza normalmente per alzata di mano e, in casi eccezionali, per appello nominale quando così decida l’Assemblea dei Soci.
2)- Tutte le votazioni relative a persone e/o questioni personali saranno effettuate a scheda segreta. A parità di voti, in caso di elezioni o nomine, è eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.
3)- Le deliberazioni concernenti le alienazioni o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Gli astenuti non vanno computati nelle maggioranze nelle votazioni di cui sopra. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.
4)- Tutte le delibere dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno 15 giorni.
Art. 17 Le deliberazioni concernenti la alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi non acquisteranno efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I. a norma rispettivamente degli Art. 27 e 12 dello Statuto generale del C.A.I.
ELEZIONI
Art. 18 1 – Le cariche sociali sono triennali. Tutti i membri di esse, compreso il Presidente, sono rieleggibili solo per tre trienni consecutivi.
2 – L’Assemblea ordinaria dell’anno precedente la scadenza del Consiglio, nominerà un Comitato elettorale costituito da almeno tre membri estranei al Consiglio Direttivo in carica e definirà i termini del loro mandato, che comunque non dovranno essere inferiori a quattro mesi.
3 – I soci eleggibili che intendono segnalare la propria disponibilità a ricoprire cariche sociali faranno pervenire il proprio nominativo al Comitato elettorale che può anche interpellare personalmente Soci al fine di giungere ad un esauriente elenco di candidati.
4 – Le candidature pervenute oltre i termini e senza passare dal Comitato elettorale non saranno considerate valide.
5 – Il Comitato elettorale, unitamente all’elenco dei candidati proposti, segnalerà i nominativi dei soci resisi disponibili entro i termini e che, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto di includere nella lista, dandone motivazione scritta.
6 – Sia la lista "Elenco dei candidati proposti dal Comitato elettorale" che quella "Altri soci disponibili", saranno esposti in sede ed inviati agli elettori attraverso il Notiziario sezionale.
7 – La votazione è segreta ed ha luogo presso la sede ove sarà collocata un’urna sigillata. Tutte le schede chiudibili in quanto opportunamente gommate per garanzia di segretezza, avranno un talloncino staccabile ove il socio apporrà il proprio nome. Prima dell’immissione nell’urna saranno effettuati appositi controlli per controllare la regolarità dei nominativi dei votanti ed eliminare eventuali irregolarità.
8 – L’Assemblea eleggerà pure tre scrutatori, dei quali almeno uno al di fuori del Comitato elettorale.
9 – Il Consiglio Direttivo uscente deve mettere a disposizione del Comitato elettorale i mezzi per l’esercizio del suo mandato.
10 – Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di eleggibili per ogni carica. Vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il socio avente maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.
11 – Gli scrutini devono essere firmati dagli scrutatori.
12 – La elezione a Consigliere e a Revisore dei conti non preclude la nomina ad altre cariche sociali sezionali, regionali, interregionali e nazionali né a delegato alle diverse assemblee.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 1 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto di nove membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Art. 20 1 - Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Nomina anche il Segretario che può anche essere scelto fra i soci non facenti parte del consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto di voto.
2 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.
3 – Al consigliere deceduto, decaduto o dimissionario subentra di diritto il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
4 – Qualora il Consiglio direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, si deve convocare l’Assemblea per la elezione di mancanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, convocherà, entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci da tenersi entro trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da che ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta la mese, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione ed inviato ai membri del consiglio almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio per essere valide devono avere la presenza di almeno 5 membri, devono essere presiedute dal Presidente o dal vice Presidente e in caso di assenza dal consigliere presente con maggior anzianità C.A.I.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione non si considera approvata. Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario e firmato da questi e dal Presidente o dal vice Presidente. Gli argomenti dell’O.d.G. vengono decisi dal Presidente con il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Devono essere inseriti nell’O.d.G. della prima riunione successiva alla richiesta eventuali argomenti richiesti per iscritto dalle scuole, dai gruppi, dalle commissioni sezionali o da almeno 25 soci.
Art. 22 Alle riunioni del Consiglio direttivo il Presidente può invitare i delegati alle Assemblee, i soci che fanno parte delle commissioni centrali. Il Presidente, in accordo con gli altri Consiglieri, può invitare anche altri soci o persone estranee qualora lo ritenga utile e necessario.
Gli ex presidenti dell’associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 23 1 – Al Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione ordinaria e straordinari dell’Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello Statuto generale del C.A.I.
2 – In particolare il Consiglio Direttivo:
- * convoca l’Assemblea dei Soci
* stabilisce il programma annuale delle attività e predispone quanto necessario per attuarlo
* propone all’Assemblea dei soci le quote associative annuali e determina la quota di ammissione per i nuovi soci –
* stabilisce su diritto di segreteria, modalità ed entità di rimborsi spesa per gli operatori incaricati di funzioni economicamente gravose ---------------------
* redige il bilancio consuntivo e preventivo e delibera sulla relazione del presidente per l’Assemblea
* delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci
* delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni, Gruppi o Commissioni fissando per queste ultime le direttive di massima e i poteri e ne coordina l’attività
* delibera provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
* decide inappellabilmente su ricorsi proposti dai soci avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dagli organi direttici dei gruppi nei limiti previsti dal c.c.
* propone nominativi di soci per cariche sociali o per commissioni regionali, interregionali
* cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.
* emana eventuali regolamenti particolari
* proclama i soci venticinquennali e cinquantennali
* di norma assegna a commissioni, gruppi e scuole i fondi per la loro attività o stabilisce i criteri di finanziamento degli stessi. Ne verifica e controlla i bilanci. In caso di particolari ristrettezze economiche gravi tali assegnazioni possono essere ridotte fatta eccezione per le scuole.
IL PRESIDENTE
Art. 24 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente e in mancanza anche di questi dal Consigliere con maggior anzianità C.A.I.
Il Presidente, in caso di urgenza può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l’Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 25 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente o al Vice Presidente o al Segretario.
Art. 26 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 27 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di uno supplente; esso elegge nel suo seno il Presidente.
Art. 28 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. Si riunisce una volta ogni tre mesi. I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni: Hanno anche diritto di chiedere al Consiglio notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Analoghi controlli ed ispezioni possono essere effettuati sulla contabilità di Scuole e Gruppi e Sottosezioni.
TITOLO V SCUOLE
Art. 29 1) Il Consiglio Direttivo della sezione, con propria deliberazione ed in accordo con la Commissione Centrale Scuole del C.A.I., può istituire Scuole di alpinismo, sci alpinismo, sci di fondo escursionismo. Gli ordinamenti di tali scuole e le loro successive eventuali modifiche, disciplinati dalla Commissione Centrale Scuole C.A.I., sono interamente recepiti dal presente statuto.
2) Il Consiglio Direttivo con deliberazione congiunta con la Competente Commissione TER della Scuola interessata o su richiesta di quest’ultima può deliberare lo scioglimento dei una scuola sezionale dandone alla stessa motivata comunicazione ufficiale.
Art. 30 Le scuole dovranno presentare al Consiglio Direttivo i loro programmi e i loro bilanci preventivi, che evidenzino le necessità e iniziative di finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno ed i bilanci consuntivi entro il 15 gennaio dell’anno successivo alla chiusura dell’attività stagionale. Hanno autonomia tecnico organizzativo oltre che amministrative e gestionale nei limiti dei fondi a loro disposizione annualmente assegnati dal Consiglio Direttivo della sezione. I bilanci consuntivi devono essere controllati dai Revisori dei conti in quanto parte integrante del bilancio sezionale. Gli stessi possono anche effettuare verifiche ispettive nel corso dell’anno.
GRUPPI, COMMISSIONI E COMITATI
Art. 31 1) Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi, composti da soli soci, aventi particolari autonomie da punto di vista tecnico organizzativo e, se del caso, amministrativo gestionale e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.
2) I Gruppi devono darsi un proprio regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo, devono eleggere un Responsabile e un Segretario sempre approvati dal Consiglio direttivo.
3) I Gruppi non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia gestionale nei limiti dei fondi a loro disposizione annualmente assegnati dal Consiglio Direttivo.
4) I programmi dei Gruppi e i loro bilanci preventivi che evidenzino le necessità e iniziative di finanziamento, devono essere presentati all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre di ogni anno; i bilanci consuntivi entro il 15 gennaio dell’anno successivo alla chiusura dell’attività stagionale.
5) I bilanci consuntivi devono essere approvati dai Revisori dei Conti in quanto parte integrante del bilancio sezionale. Gli stessi possono anche effettuare verifiche ispettive durante il corso dell’anno.
6) I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con motivata delibera contro la quale è ammesso ricorso all’Assemblea della sezione da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione.
Art. 32 – Il Consiglio direttivo può costituire Commissioni e Comitati di Gestione formate da Soci aventi competenze in specifici rami di attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e l’eventuale regolamento.
– Le Commissioni e i Comitati non hanno autonomia amministrativa e non hanno bilanci propri.
– Alla Scadenza del Consiglio Direttivo scade automaticamente il mandato dei comitati di gestione.
TITOLO VI SOTTOSEZIONI
Art. 33 Il Consiglio Direttivo, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.A.I., può costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all’approvazione del Comitato di Coordinamento Tosco Emiliano.
Art. 34 Le Sottosezioni avranno un proprio regolamento, redatto con l’osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I. e del presente Statuto e dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo della sezione.
Art. 35 1) – Le Sottosezioni sono dirette ed amministrate da un Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea dei soci della stessa, sarà presieduta da un Reggente eletto dal Consiglio stesso nel suo seno. Parimenti dovranno essere eletti un Segretario e un Tesoriere.
2) – Entro venti giorni dall’elezione i nomi del Reggente e dei componenti il Consiglio dovranno essere comunicati per la ratifica al Consiglio Direttivo della sezione.
– I membri del Consiglio Direttivo della Sottosezione non sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione. Il Reggente però può partecipare senza diritto di voto al Consiglio Direttivo della sezione.
Art. 36 I soci della Sottosezione partecipano a tutti gli effetti all’Assemblea della sezione di appartenenza di cui sono parte integrante.
Art. 37 L’Assemblea dei soci della Sottosezione deve essere convocata una volta all’anno, almeno un mese prima dell’assemblea della sezione con preavviso al Consiglio Direttivo della sezione che può delegare ad intervenire un proprio rappresentante.
Art. 38 – Le Sottosezioni non dono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale amministrativa nei limiti dei fondi a loro disposizione assegnati annualmente dal Consiglio Direttivo della sezione e non intrattengono rapporti diretti con l’organizzazione centrale.
– Delle obbligazioni delle Sottosezioni rispondono esse medesime nonché personalmente e solidamente le persone che hanno agito per le Sottosezioni stesse. La sezione risponde in via sussidiaria soltanto delle obbligazione delle Sottosezioni la cui assunzione è stata preventivamente e formalmente autorizzata dagli organi competenti della sezione.
– La determinazione delle quote sociali della Sottosezione spetta al Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza in accordo con il Consiglio della Sottosezione. Il supero rispetto alla quota da trasmettere alla Sede centrale e ai contributi alla Delegazione e al Convegno vanno ripartiti in ugual misura fra Sezione e Sottosezione. In ogni caso le quote non potranno essere inferiori al minimo fissato dalla sede centrale del C.A.I.
– La Sottosezione dovrà avere dei suoi bilanci preventivi e consuntivi approvati dal proprio Consiglio Direttivo e comunicati e approvati anche dal Consiglio Direttivo della sezione; il preventivo entro il 30 ottobre, il consuntivo entro il 15 gennaio. I bilanci consuntivi dovranno essere verificati, approvati e firmati dai Revisori dei conti della sezione di appartenenza, in quanto parte integrante del bilancio sezionale, che potranno anche effettuare visite ispettive sulla contabilità della Sottosezione stessa.
Art. 39 – La Sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo della sezione. In questo secondo caso, alla delibera motivata, opportunamente comunicata per iscritto, sono ammessi i ricorsi dell’Assemblea della sezione e al comitato di coordinamento TER.
– L’eventuale residuo patrimoniale sarà preso in consegna ed amministrato per un anno da un amministratore, delegato all’uopo dal Consiglio Direttivo della sezione e del collegio dei Revisori dei conti. Dopo tale periodo se la Sottosezione non ha potuto essere ricostituita, i fondi residui saranno incamerati nel patrimonio della sezione.
TITOLO VII PATRIMONIO
Art. 40 Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili di proprietà della sezione, da attrezzature d’ufficio, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei bilanci e da qualsiasi erogazione a favore della sezione per il raggiungimento dei propri scopi statutari.
ENTRATE
Art. 41 Le entrate sociali sono costituite:
* dalle quote di ammissione dedotte della quota spettante al C.A.I. centrale;
* dalle quote di rinnovo dedotte della parte spettante al C.A.I. centrale, alla Delegazione e al Convegno TER;
* dalla parte spettante alla sezione delle quote di rinnovo delle Sottosezioni;
* dall’utile della vendita di pubblicazioni e materiali prodotti dal C.A.I. e riportanti il logo del C.A.I. stesso;
* dalla attività di Gruppi, Scuole, Commissioni e Comitati di gestione;
* dai redditi da patrimonio e dai contatti di gestione dei rifugi;
* da convenzioni con Enti pubblici e privati per l’erogazione di servizi;
* da ogni altra eventuale erogazione o lascito a favore della sezione. -----------
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
Art. 42 Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Art. 43 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Art. 44 I fondi liquidi dell’Associazione che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione stessa.
Art. 45 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere riimpiegati per la realizzazione di attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione fra soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano i commi 4 e 5 dell’Art. 14 dello Statuto generale del C.A.I. e il patrimonio è devoluto ad altre Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o utilità sociale, sentito l’organo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E’ escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
TITOLO VIII DIVIETI
Art. 46 – Non sono ammesse iniziative da parte di chicchessia (Sottosezioni, Scuole, Gruppi, Commissioni, Comitati, singoli soci, etc.) in nome del C.A.I. sotto qualsiasi sigla senza una preventiva autorizzazione degli organi sezionali competenti: In particolare non sono ammesse richieste di finanziamento o contributi ad Enti pubblici o privati senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo della sezione.
– Il mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo 1) può dare origine alle sanzioni previste all’Art. 9).
TITOLO IX CONTROVERSIE
Art. 47 Le controversie relative alla vita dell’Associazione che dovessero insorgere fra soci, o fra soci e organi della sezione o Gruppi o fra Sottosezioni e la Sezione, non potranno venire deferite all’autorità giudiziari se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall’organo competente entro 60 giorni dalla presentazione di motivato ricorso scritto allo stesso. Gli organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:
* il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti per le controversie tra soci;
* Il Comitato di coordinamento TER per le controversie tra Socie e organi della Sezione e fra Sottosezioni e la Sezione;
Per la procedura si applicano le norme previste dal Regolamento generale del C.A.I.
Art. 48 Avverso le deliberazioni degli organi della sezione che si ritengano in violazione del presente Statuto e dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. è data la possibilità di ricorso a norma dell’Art. 14 del Regolamento generale del C.A.I.
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
Art. 49 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento generale dei C.A.I.
Il presente Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 30/03/2000 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. con deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne verrà data comunicazione ai soci. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio generale del C.A.I.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale del presente atto:
è posto in pubblicazione all’Albo Pretorio della Sede centrale del Club alpino italiano di Milano per quindici giorni consecutivi dal 20.07.000 al 03.08.2000.
viene approvato con delibera n°256 del 15 luglio 2000 e viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti

 

 
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